La Casa delle donne ha partecipato all’esperienza politica di messa in rete delle associazioni di donne della città attraverso la “Tavola delle donne”, intorno al 2000. Negli anni questa esperienza si è trasformata e ora non è più un Comitato ma è diventata Associazione di donne.
Statuto del Comitato Tavola delle donne sulla violenza e sulla sicurezza nelle città
La Tavola è stata costituita formalmente a settembre del 2000 come Comitato e ne fanno parti le seguenti Associazioni oltre a molte donne singole:
1. Arci lesbica/Linea lesbica
2. Arci lesbica nazionale
3. Armonie
4. Casa delle donne per non subire violenza
5. Cigl – Cisl – Uil
6. Donne dolci
7. Fidapa
8. Gruppo Lettura S.Vitale
9. Le Formichine
10. Noi Donne Insieme
11. MIT
12. Orlando
13. Paranama
14. UDI Gruppo Giustizia
15. La Violina
16. Visibilia
Osservatrici
17. La Meta
18. S.O.S. Donne
L’Associazione è impegnata ad ampliare le aree d’attenzione e di intervento pubblico sulla violenza contro le donne, in particolare sulle forme più gravi di violenza, includendo anche le forme più sottili che caratterizzano molte relazioni interpersonali e sociali e sui costi sociali della violenza alle donne a partire dalla crescita della paura nel vivere la città.
Vogliamo che la violenza e l’allarme sociale crescenti nelle realtà urbane non siano temi separati, è possibile e utile individuare la lotta contro la violenza alle donne come problema da risolvere con efficaci politiche urbane, che assumano la lettura di genere dei problemi e delle soluzioni.
La Tavola delle donne sulla violenza e sulla sicurezza nella città si fa associazione per dare voce e forza alla coalizione di donne – trasversale alle istituzioni, alle organizzazioni e ai gruppi delle donne – già sperimentata a Bologna dal 1994.
La Tavola delle donne è un luogo aperto e permanente di scambio, consultazione, partecipazione e decisione attiva e rinnovandosi vuole aprirsi al contributo di molte altre donne, associazioni e gruppi.
Le strategie per il futuro sono:
- la pratica del “ladies agreement” e il lavoro proficuo tra le donne, per obiettivi e per progetti;
- la promozione di azioni e di campagne di comunicazione;
- la costruzione europea, nazionale, regionale e provinciale di reti istituzionali e sociali di comunicazione;
- la promozione del confronto con uomini riflessivi.
Statuto
ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E’ costituito un Comitato sotto la denominazione “Tavola delle donne sulla violenza e sulla sicurezza nelle città”, disciplinato e regolato dalle disposizioni del presente statuto, e per quanto non previsto dagli artt. 39 e seguenti del codice civile;
ART. 2 SEDE
Il Comitato ha sede in Bologna via De Amicis, 21. è facoltà del Comitato istituire una o più sedi decentrate. Il trasferimento della sede in altro luogo o via dello stesso comune non costituisce modificazione statutaria.
ART.3 DURATA
La durata del Comitato r fissata fino al 2020. Tale termine può essere prorogato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 delle associate.
ART. 4 SCOPI E FINALITA’
Il Comitato non ha fini di lucro, né il fine di conseguire remunerazione per le associate sotto qualsiasi forma, e opera per scopi culturali, sociali, e per la conquista di beni e interessi collettivi. Il Comitato è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, reciprocità, pluralismo, sostegno e valorizzazione delle iniziative di donne e uomini contro la violenza e per la sicurezza nelle città.
Il Comitato si propone di:
- Ampliare le aree di attenzione e di intervento pubblico sulla violenza contro le donne, in particolare sulle forme pii gravi di violenza, includendo anche le forme pii sottili che caratterizzano molte relazioni interpersonali e sociali, e sui costi sociali della violenza alle donne a partire dalla crescita della paura nel vivere la città.
- Costruire un sistema di comunicazioni fra associazioni;
- La costruzione europea, nazionale, regionale e provinciale di reti istituzionali e sociali di comunicazione;
- Offrire informazioni, progettualità, consulenza, anche per percorsi formativi e progetti;
- Effettuare studi e ricerche coerenti con le proprie finalità, anche in collaborazione con istituzioni locali, regionali, statali, ed internazionali;
- Organizzare e promuovere iniziative, riunioni, seminari, convegni, giornate di studio su temi d’interesse;
- Stabilire convenzioni, protocolli d’intesa, accordi in relazione agli scopi sociali del Comitato su specifici temi di ricerca ed elaborazione, con soggetti pubblici e privati;
- Istituire rapporti e convenzioni con organismi e associazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi sociali analoghi, anche con l’adesione a detti organismi e associazioni;
- Intrattenere rapporti con altre organizzazioni e accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici;
- Pubblicare e diffondere i risultati degli studi, delle ricerche svolte e dei progetti realizzati, anche attraverso iniziative editoriali;
- Svolgere ogni altra attività strumentale o affine alle precedenti;
- Organizzare campagne di promozione e campagne di comunicazione su temi d’interesse;
- La promozione del confronto con uomini riflessivi.
ART. 5 ASSOCIATE AMMISSIONE REQUISITI
Oltre alle socie fondatrici indicate nella premessa possono essere associate altre associazioni e gruppi, o singole presentate dalle associazioni o gruppi aderenti al Comitato, su presentazione di apposita domanda scritta, nella quale assumono formale impegno di osservare le disposizioni del presente statuto, e di operare nell’ambito degli scopi e finalità del Comitato, nonché di attenersi alle deliberazioni adottate dai suoi organi. Sull’ammissione decide l’assemblea. All’ammissione deve seguire il versamento della quota associativa annuale. La quota associativa annuale viene stabilita dall’assemblea.
ART. 6 OBBLIGHI E DIRITTI DELLE ASSOCIATE
Le associate sono tenute a:
- Osservanza del presente statuto e delle legittime deliberazioni assunte dai competenti organi del Comitato;
- Al versamento del contributo annuale stabilito;
- Ad adempiere ai compiti a loro affidati ed agli impegni assunti, attinenti allo svolgimento dei programmi adottati, con prestazioni personali del tutto gratuite.
Le associate hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dal Comitato, a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, a partecipare alla elezione degli organi del Comitato.
ART. 6 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
La qualifica di associate viene a cessare per decadenza, recesso, esclusione.
DECADENZA
Si ha decadenza del rapporto associativo con il venir meno dei requisiti richiesti per l’ammissione.
La decadenza viene deliberata e dichiarata dall’assemblea.
RECESSO
L’associata può recedere su presentazione di apposita comunicazione, e previo assolvimento degli obblighi associativi ancora in essere. Il recesso ha decorrenza allo scadere dell’anno in cui viene data la comunicazione.
ESCLUSIONE
L’esclusione della associata viene deliberata dall’assemblea:
- Nel caso in cui l’associata risulti recidiva nell’inosservanza dello statuto e delle deliberazioni del Comitato, con inadempimenti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo;
- Negli altri casi previsti dalle leggi speciali in materia di volontariato.
ART. 8 EFFETTI DEL RECESSO, DECADENZA, ED ESCLUSIONE
Le associate che hanno cessato il rapporto con il Comitato non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate, né alla liquidazione di qualsiasi importo dal fondo comune. Il Comitato ha titolo ad ottenere il pagamento delle quote contributive risultate non versate.
ART. 9 FONDO COMUNE
Il fondo comune r costituito:
- Dalle quote contributive;
- Dai contributi versati o fondi erogati sotto qualsiasi forma e titolo da enti, associazioni o organismi nazionali ed internazionali;
- Da qualunque elargizione o liberalità pervenuta al Comitato da propri componenti e da terzi.
ART. 10 RESPONSABILITA’VERSO I TERZI
Per le obbligazioni correttamente assunte verso i terzi risponde il Comitato con il fondo comune, e nell’eventualità in cui il fondo non risulti sufficiente secondo quanto previsto dall’art. 41 del codice civile.
ART. 11 BILANCIO
L’esercizio del Comitato ha inizio dal 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo provvede a redigere il bilancio consuntivo in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Copia del bilancio e della relazione del consiglio direttivo saranno depositate presso la segreteria del Comitato a disposizione delle associate quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea annuale, convocata per l’approvazione del bilancio. In sede di approvazione del bilancio l’assemblea provvederà anche ad adottare i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali passività.
ART. 12 ORGANI DEL COMITATO
Gli organi del Comitato sono:
l’assemblea il consiglio direttivo
la presidente le revisori dei conti
ART. 13 ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria e straordinaria r costituita da tutte le associate al Comitato in regola con il versamento della quota contributiva. All’assemblea sono invitate a partecipare le revisori dei conti. L’assemblea si riunisce volta all’anno per l’approvazione del bilancio su convocazione del consiglio direttivo e ogni qualvolta lo sia richiesto da altre esigenze, e qualora sia richiesto con l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno da almeno 2/3 delle associate.
L’assemblea si riunisce per:
– approvazione del bilancio;
– nomina della presidente, delle componenti del consiglio direttivo e delle revisori dei conti;
– su tutte le altre questioni poste all’ordine del giorno.
L’assemblea straordinaria r convocata per deliberare l’approvazione di eventuali modifiche e integrazioni dello statuto, e per l’approvazione di programmi di carattere straordinario per l’attuazione di progetti predisposti dal consiglio direttivo.
L’assemblea delibera sulla decadenza e sulla esclusione delle associate. L’assemblea r validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione diretta o per delega della maggioranza delle associate, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate presenti o per delega.
L’assemblea r presieduta da una presidente.
Non r ammessa pii di una delega.
Non possono essere rappresentati per delega gli organi del Comitato. Per le votazioni si procede di norma per alzata di mano, per le elezioni delle componenti del comitato e per le votazioni riguardanti questioni di natura personale si pu] procedere a scrutinio segreto.
Le deliberazioni assunte a maggioranza sono trascritte in apposito verbale sottoscritto dalla presidente.
ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo r eletto dall’assemblea tra le associate, ed r composto da almeno tre membri di cui uno r la presidente del Comitato. Spetta al consiglio direttivo il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. la predisposizone del bilancio, vigilare sull’attività del Comitato affinché siano svolte nel pieno rispetto delle norme statutarie, e compiere tutti gli altri atti che per statuto sono riservati alla sua competenza.
Il consiglio direttivo delibera validamente con ‘intervento della maggioranza delle componenti, salvo i casi in cui sia prevista per legge la maggioranza qualificata.
ART. 15 LA PRESIDENTE
La presidente viene eletta tra le componenti del Comitato con il voto maggioritario dell’assemblea, ed assume anche la carica di presidente del consiglio direttivo. Ha la legale rappresentanza del Comitato nei confronti dei terzi, sotto – scrive i documenti e gli atti nell’interesse del Comitato, cura l’attuazione dei progetti e dei programmi di attività approvati dall’assemblea, rilascia ricevuta o quietanza per i contributi, fondi, o elargizioni versati al Comitato.
ART. 16 REVISORI DEI CONTI
Le revisori dei conti sono nominate almeno nel numero di tre dall’assemblea, ed esercitano i compiti e le funzioni a loro attribuite dalla legge in materia di associazioni giuridicamente non riconosciute.
ART. 17 SCIOGLIMENTO DEL COMITATO
Si ha lo scioglimento del Comitato :
– per decorrenza del termina di durata, qualora non sia deliberata la proroga;
– per conseguimento degli scopi o finalità previste dalla statuto, o per verificata impossibilità di conseguirli.
La delibera di scioglimento deve essere approvata dalla assemblea straordinaria in prima convocazione con il voto di 2/3 delle presenti, ed in seconda convocazione con il voto della maggioranza.
L’assemblea provvederà alla nomina di una o più liquidatrici, determinandone compiti e funzioni, le quali dovranno procedere alla redazione del bilancio finale di liquidazione accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, e convocare l’assemblea per l’approvazione, per la destinazione degli eventuali residui attivi del fondo comune ad una o più associazioni che perseguano scopi sociali analoghi a quelli previsti dal presente statuto, e per la cessazione del Comitato.
ART. 18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
il Comitato e le associate sono vincolate a rimettere ad un collegio arbitrale tutte le controversie insorte, e che possono essere oggetto di compromesso, attinenti alla interpretazione ed applicazione del presente statuto.
Il collegio di arbitri sarà composto da tre membri designati rispettivamente uno per ciascuna delle parti, ed il terzo nominato di comune accordo tra le due, o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale, che decideranno secondo equità e senza obbligo del rispetto di rituali formalità.
ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 39 e seguenti del codice civile.
Approvato e sottoscritto, settembre 2000.