REPUBBLICA ITALIANA Sent. 775/2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RG. N. 1280-00
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA ROMAGNA
– BOLOGNA –
– SEZIONE SECONDA –
Composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano – Presidente
Dott. Giancarlo Mozzarelli – Consigliere
Dott. Bruno Lelli – Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso proposto da:
ASS.NE GRUPPO DI LAVORO E RICERCA SULLA VIOLENZA ALLE DONNE rappresentato e difeso da ABRAM AVV. DANIELA e BELLI AVV. BEATRICE
con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 47 presso BELLI AVV. BEATRICE
contro
COMUNE DI BOLOGNA rappresentato e difeso da SIMONI AVV. LUISA e KUMBASAR AVV. MONICA con domicilio eletto in BOLOGNA PIAZZA GALILEO 4 presso
AVVOCATURA COMUNALE COMUNE DI BOLOGNA
e nei confronti di
ASSOCIAZIONE “ERENDIRA” DI BOLOGNA rappresentata e difesa da GJYLAPIAN AVV. GIORGIO e ROSSI AVV. RITA con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RIVA RENO N.58 presso ROSSI AVV. RITA
e con l’intervento ad adiuvandum di
CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA
rappresentata e difesa da: BERGONZONI AVV. RENATA e ALBORESI AVV. GABRIELLA con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 47 presso
BELLI AVV. BEATRICE
e con l’intervento ad adiuvandum di
ASS.NE INTERCULTURALE NONDASOLA O.N.L.US. rappresentata e difesa da FAVA AVV. GIOVANNA e
FONTANA AVV. PAOLA con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 47 presso BELLI AVV. BEATRICE
e con l’intervento ad adiuvandum di
ASSOCIAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA O.N.L.U.S.
rappresentata e difesa da VENTURINI AVV. PIERANGELA e CORTESI AVV. CECILIA, con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 47 presso BELLI AVV. BEATRICE
per l’annullamento
* del provvedimento PG n. 121460/2000 in data 2.8.2000 del Direttore del Settore Sicurezza Urbana, con cui si determina l’affidamento alla associazione controinteressata della gestione, per il periodo 28.8.2000 al 28.2.2001, eventualmente prorogabile per altri 6 mesi, del servizio di supporto e accoglienza per donne che hanno subito violenza;
* della nota PG. N. 53/00 del 2.8.2000 con cui l’amministrazione comunica alla Associazione ricorrente l’esito della trattativa privata, nonché l’intimazione a procedere al rilascio dei locali di Via dei Poeti n.4 a far tempo dalle ore 10,00 del 28.8.2000;
* di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la proroga semestrale dell’affidamento.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI BOLOGNA
ASS.NE INTERCULTURALE NONDASOLA O.N.L.US.
ASSOCIAZIONE “ERENDIRA” DI BOLOGNA
ASSOCIAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA O.N.L.U.S.
CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA
Designato relatore il Cons. BRUNO LELLI ;
Uditi gli avv.ti B. Belli, L. Simoni, R. Rossi, B. Belli in sostituzione di R. Bergonzoni e G. Alboresi, B. Belli in sostituzione di P. Venturini e C. Cortesi;
FATTO
Col ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti della procedura avente per oggetto l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di supporto e di accoglienza per donne che hanno subito violenza.
Sono state notificate successivamente due diversi atti contenenti i motivi aggiunti.
Sono altresì intervenute ad adiuvandun l’associazione “Casa delle donne contro la violenza” con sede in Modena, l’associazione Centro antiviolenza ONLUS con sede in Parma, l’associazione Interculturale NONDASOLA ONLUS, con sede in Reggio Emilia.
Il comune di Bologna e la controinteressata si sono costituiti in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l’infondatezza del ricorso.
DIRITTO
Devono ritenersi infondati i motivi dedotti col ricorso principale concernenti il metodo di scelta del contraente (trattativa privata), in quanto l’articolo 28 del regolamento dei contratti del comune di Bologna (comma secondo, lettera o) ammette il ricorso alla trattativa privata per gli appalti il cui valore non supera l’importo di lire 150 milioni (l’importo del servizio di cui si tratta, indicato nella lettera d’invito, è di lire 90 milioni).
Inoltre il provvedimento dirigenziale numero 91384/2000 di indizione della gara del 15/6/2000 espone le ragioni per le quali il ricorso alla trattativa privata viene ritenuto opportuno e conveniente.
Deve altresì ritenersi infondato il motivo col quale si deduce l’illegittimità della lettera d’invito nella parte in cui non prevede né tra i requisiti di partecipazione, né tra i criteri di valutazione, l’esperienza acquisita nel settore oggetto del servizio da affidare.
L’amministrazione ha rivolto ad alcune organizzazioni con esperienza nel campo dello svolgimento di funzioni di assistenza, in quanto richiedere requisiti in ordine al pregresso espletamento di un servizio tanto particolare avrebbe potuto restringere eccessivamente la rosa dei concorrenti.
Sono inoltre infondati i motivi con i quali vengono censurati i criteri di valutazione delle offerte, in quanto gli stessi attengono al merito dell’azione amministrativa, né col ricorso emergono profili di manifesta illogicità.
Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto riguarda le modalità di attribuzione del punteggio, in quanto i criteri previsti nella lettera d’invito attengono all’ organizzazione ed alla gestione del servizio.
Risultano infine infondate le censure formulate nei confronti del regolamento comunale dei contratti, in quanto, specie per contratti di importo limitato, non è irragionevole la disposizione contenuta nell’articolo 31 del regolamento stesso nella parte in cui consente al dirigente competente di procedere direttamente alla valutazione delle offerte, senza l’ausilio di una commissione.
Risulta invece fondato il motivo aggiunto dedotto nell’atto depositato il 20 ottobre 2000 con quale, con riferimento al verbale della gara svoltasi il 28/7/2000, si deduce che il responsabile dopo aver proceduto all’apertura dei plichi pervenuti, ha esaminato per prima l’offerta concernente la qualità presentata dall’associazione “Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne” definendo l’attribuzione dei punteggi per ciascuna voce ed attribuendo un punteggio totale di 47,5. Poi, deduce la ricorrente, avendo superato il punteggio di 35/60 per quanto attiene alla qualità complessiva, come previsto dal punto 13 ultimo capoverso del bando di gara, si è proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica alla quale sono stati immediatamente attribuiti 35 punti, raggiungendo così un totale di 82,5 punti.
Successivamente è stata aperta e valutata anche l’offerta concernente la qualità della controinteressata.
Quanto sopra viene censurato in quanto detta valutazione, che comporta l’attribuzione di punteggi che fanno riferimento a criteri di qualità non suscettibili di univoca ed automatica valutazione, è avvenuta quando già era noto il punteggio complessivo riportato dalla ricorrente.
Sul punto il comune, che non contesta i fatti come esposti dalla ricorrente, si difende affermando che nella trattativa privata non possono essere automaticamente adottati principi propri degli altri sistemi di gara e che, comunque, per il caso concreto risulta rispettata la lettera d’invito nella parte in cui prevede che si può procedere alla apertura delle buste concernenti l’offerta economica solo per le offerte che abbiano superato il valore di punti 35/60 per la qualità del servizio ( sostanzialmente deducendo l’irrilevanza del fatto che l’offerta concernente la qualità della controinteressata sia stata esaminata quando già si conosceva il punteggio complessivo dell’altra concorrente).
Il punto 13 della lettera d’invito prevede che l’aggiudicazione sarà effettuata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto della qualità complessiva in ragione del 60% (indicando una serie di sotto parametri) e della economicità complessiva in ragione del 40%.
L’articolo 13 nell’ultimo capoverso prevede che “si può procedere alla apertura delle buste concernenti l’offerta economica solo per le offerte che abbiano superato il valore di punti 35/60 per la qualità del servizio”.
La norma deve essere interpretata in armonia con i principi di tutela della parità delle condizioni e di buona amministrazione che presiedono alle pubbliche gare e, quindi, si deve ritenere che tutte le offerte concernenti la qualità dovevano essere valutate prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, ferma restando l’esclusione immediata di quelle che non avessero raggiunto il punteggio minimo di 35 punti nella parte dell’offerta concernente la qualità.
In ogni gara, anche informale, al fine di tutelare in via preventiva e, quindi, col procedimento, la parità di condizioni, l’attribuzione dei punteggi che comporta l’esplicazione di funzioni valutative e di apprezzamento deve precedere la fase in cui si formulano i punteggi definitivi e ciò al fine di evitare che la conoscenza di questi possa influenzare le suddette valutazione discrezionali.
Il mancato rispetto di tale sequenza procedimentale è vizio di forma che comporta ex sè ( a prescindere, cioè, dal fatto che in concreto la conoscenza del punteggio finale abbia potuto effettivamente influire sulla attribuzione del punteggio discrezionale) l’invalidazione degli atti.
Risulta infine infondato il motivo aggiunto dedotto con l’atto depositato il 26/6/2001 avente per oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento di proroga della convenzione per ulteriori mesi 6.
Detto atto, invero, appare conforme alla lettera d’invito la quale, all’art. 5, prevede espressamente la possibilità di rinnovare il contratto per un periodo di sei mesi, previa verifica da parte dell’amministrazione comunale del grado di qualità dei servizi forniti e dei risultati ottenuti.
L’atto di proroga nella parte motiva valuta positivamente i servizi forniti dall’aggiudicataria, sicché, anche sotto il profilo procedimentale, appare rispettoso della clausola contenuta nella lettera d’invito e, quindi, esente dalle censure formulate.
In conclusione il ricorso, nella parte in cui chiede l’annullamento degli atti impugnati, deve essere accolto in relazione alla ritenuta fondatezza della prima censura contenuta nell’atto per motivi aggiunti depositato il 20/10/2000.
Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati limitatamente a quelli aventi ad oggetto il verbale di espletamento della gara e l’aggiudicazione ed a quelli ad essi consequenziali.
L’atto di proroga, invece, viene travolto per illegittimità derivata.
Non sussistono invece i presupposti per accogliere da domanda di risarcimento del danno.
Innanzitutto la ricorrente ha formulato una domanda generica e non ha provveduto a fornire elementi idonei a dimostrare, in concreto, la sussistenza di un effettivo pregiudizio.
In secondo luogo le censure dedotte e, in particolare, quelle ritenute fondate, investono gli atti della gara e non consentono alla ricorrente di acquisire direttamente l’aggiudicazione, bensì comportano la riedizione della procedura, emendata dai vizi riscontrati.
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta.
Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti motivi per compensare fra le parti spese, competenze ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II^, accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi e per gli effetti di cui a parte motiva.
Respinge la richiesta di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna in data 22.5.2003.
f.to Luigi Papiano Presidente (L. Papiano)
f.to Bruno Lelli Cons.rel.est. (B.Lelli)
Depositata in Segreteria in data 13 GIU 2003
Bologna, lì 13 GIU 2003
Il Segretario
f.to Luciana Berenga